I padrini per il battesimo possono essere più d’uno, tuttavia si devono rispettare determinati requisiti. Quali? Parliamo di tutte quelle norme specificate al can. 874 del Codice di Diritto Canonico.
Citandolo letteralmente:
Per essere ammesso all’incarico di padrino, è necessario che:
Sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico;
Abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un’altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l’eccezione;
Sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione, il santissimo sacramento dell’Eucaristia e conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume;
Non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
Non sia il padre o la madre del battezzando.
Ecco perché non è possibile che facciano da padrini tutti coloro non sposati solo civilmente o sia convivente / divorziato. Allo stesso modo, non è possibile nemmeno per tutte le persone che sono separate ma convivono con un altro partner.