La legge, con la modifica apportata dal diritto di famiglia 151/1975, stabilisce che, in caso di mancanza di mezzi sufficienti da parte dei genitori, il mantenimento dei figli minori spetta anche agli ascendenti (i nonni).
Naturalmente, l’obbligo primario è quello dei genitori, tuttavia se i mezzi a disposizione di questi ultimi sono insufficienti, l’integrazione dei mezzi economici risulta a carico dei nonni.
Quest’obbligo non è considerato se i genitori non provvedono al mantenimento dei figli in modo ingiustificato perché dispongono comunque delle possibilità economiche sufficienti, ma deve essere accertata l’oggettiva impossibilità da parte dei genitori (entrambi o uno solo) di provvedere al mantenimento dei figli, tuttavia, se i genitori sperperano in modo volontario le proprie finanze, allora l’obbligo sussiste.
Quanto previsto dall’articolo di legge 148, 1 c.c. va inteso solamente da un punto di vista economico e non prevede la sostituzione delle figure genitoriali nelle scelte relative al mantenimento (educazione, istruzione dei nipoti). Tali scelte spettano solo ai genitori, anche in caso di contribuzione economica al mantenimento da parte dei nonni.
I ruoli di genitori e nonni, dunque, rimangono distinti anche per legge e se i primi sono chiamati al mantenimento materiale e non dei propri figli, i secondi possono intervenire esclusivamente dal punto di vista economico al mantenimento dei nipoti, senza però provvedere a fare, per conto dei genitori, scelte legate alla crescita, alla vita dei nipoti. I nonni devono rimanere nonni, compito bellissimo e complesso allo stesso tempo perché sono chiamati a interagire con i genitori nell’educazione dei nipoti quando questi ultimi sono loro affidati (chi per più chi per meno tempo) in assenza dei genitori.
I genitori, di contro, hanno la responsabilità del proprio ruolo nell’intera crescita dei figli, compiendo per essi (finché sono minorenni almeno) scelte di vita, educative, di crescita, di istruzione e sono chiamati al loro mantenimento economico.