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Il congedo di maternità obbligatoria indica un determinato lasso di tempo in cui la lavoratrice madre può astenersi dal lavoro, a cavallo del parto e della durata di 5 mesi. Come utilizzarli, entro determinati limiti, spetta decidere alla madre; infatti può scegliere di usufruirne due mesi prima del parto e tre dopo, oppure diversamente. Potrebbe optare di rimanere a lavoro sino ad un mese prima, per poi usare i rimanenti quattro successivamente. Il congedo di maternità è tutelato già nella nostra Carta Costituzionale, all’art. 37 che impone la tutela per la madre ed il bimbo. Troviamo riferimenti anche nel Codice Civile, ma sicuramente la normativa di riferimento principale è il Testo Unico della Maternità e le relative successive modifiche.
Chi ha diritto al congedo di maternità
Sono diverse le categorie di lavoratrici a cui spetta il congedo. Troviamo le dipendenti pubbliche, disoccupate, sospese oppure in cassa integrazione; abbiamo anche le lavoratrici agricole, colf e badanti. Troviamo anche le lavoratrici che svolgono il lavoro presso il proprio domicilio, le collaboratrici a progetto, le libere professioniste iscritte alla Gestione Separata e coloro che sono impegnate in attività socialmente utili e pubblica utilità. Nel caso di lavoratrici autonome e professioniste iscritte alle casse professionali abbiamo di un diritto di indennità relativo obbligatorio, che non prevede tuttavia l’astensione dal lavoro.
Il periodo di astensione
Come accennato precedentemente, il periodo di astensione dal lavoro e l’erogazione della relativa indennità riguarda un periodo di cinque mesi. Tale periodo può essere diviso come segue:
· astensione due mesi prima del parto e tre successivamente;
· astensione un mese prima del parto e quattro successivamente.
In quest’ultimo caso, la lavoratrice per usufruirne del congedo di maternità deve ottenere il consenso del medico specialistico ginecologico presso il Servizio Sanitario Nazionale e del medico aziendale. I due professionisti devono certificare che l’opzione selezionata della lavoratrice non comporti alcun problema alla salute sia della gestante sia del nascituro. Nel caso in cui l’azienda non prevede alcuna figura di medico presso la propria struttura, serve una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la mancanza di possibili rischi.
Richiesta maternità e retribuzione
Al fine di usufruire della maternità obbligatoria, entro il settimo mese, ma è saggio muoversi anche in anticipo, bisogna presentare la relativa domanda al datore di lavoro e presso l’INPS, accompagnata dalla certificazione medica da parte dello specialista e l’indicazione della data del presunto parto e mese di gestazione. La domanda può essere presentata telematicamente presso il sito istituzionale dell’INPS, oppure rivolgendosi ai patronati ed infine chiamando il numero verde 803164 gratuito da rete fissa oppure il numero 06164164 da rete mobile a pagamento. Al momento della nascita del neonato, la madre è obbligata a comunicarle l’avvenuto parto entro 30 giorni al datore di lavoro ed all’istituto previdenziale. La retribuzione corrisponde all’80% della paga giornaliera erogata precedentemente al parto, maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive ed eventuali altri elementi previsti dalla retribuzione. Se a pagare è il datore di lavoro, la somma verrà versata direttamente in busta paga; se è l’INPS, il pagamento avverrà tramite bonifico su conto corrente bancario o postale. L’INPS corrisponde direttamente l’indennità alle lavoratrici stagionali, colf, badanti, lavoratrici agricole, disoccupate, sospese ed assicurate presso la ex IPSEMA e regolarmente iscritte alla Gestione Unitaria. Inoltre l’ente eroga l’indennità anche alle lavoratrici dello spettacolo, tuttavia solo ed esclusivamente se esse sono saltuarie oppure in possesso di contratto a termine.
Alcune precisazioni
Doveroso è indicare alcuni chiarimenti riguardo la maternità obbligatoria in determinati casi. Questi sono:
· Interruzione della gravidanza: questo caso è previsto dopo i 180 giorni dall’inizio della gestazione. È considerato un vero parto, per questo è previsto l’intero periodo di maternità di 5 mesi. Inoltre è consentito alla lavoratrice di riprendere l’attività lavorativa anche prima del termine del periodo previsto;
· Adozione: nel caso adozioni o affidamenti nazionali, il periodo è quello previsto dalla legge. Se parliamo di adozioni o affidamenti internazionali, i cinque mesi decorrono all’arrivo del bambino in territorio italiano. Nel caso di affidamento non preadottivo, il congedo è di tre mesi;
· Parto gemellare o plurigemellare: in questo caso, l’obbligo di maternità non prevede alcuna modifica del termine di 5 mesi. Tuttavia per il congedo parentale i mesi vengono calcolati per ciascun bambino;
· Disoccupata e maternità: la lavoratrice può presentare la domanda, sempre se le viene corrisposta l’indennità disoccupazione, mobilità o cassa integrazione.