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Maternità: come funziona e quando richiederla

Il congedo di maternità è, per legge, obbligatorio per tutte le future mamme. Di quanti mesi si parla e quali sono i documenti per richiederlo?

Negli ultimi anni, la questione concernente il rilascio di indennità per congedo di maternità ha assunto sempre più in Italia un’importanza particolare e rilevante e dai toni costantemente vivaci ed intriganti. Questo anche perchè il congedo di maternità dal lavoro è, secondo l’apposito decreto legislativo, obbligatorio per tutte le future mamme.

Congedo di maternità: come funziona

In generale, il congedo di maternità rappresenta un particolare periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. È ufficialmente riconosciuto e retribuito alle lavoratrici dipendenti durante il proprio periodo di gestazione e di puerperio. Questo irrinunciabile diritto è ammesso perfino nei particolari casi di adozione o di affidamento minorile e, in presenza di alcune situazioni di eccezione in cui la madre non può usufruire del congedo, al padre del neonato. Le norme che prevedono e disciplinano i permessi ed i congedi genitoriali sono contenute in un apposito decreto legislativo, chiamato semplicemente TU (Testo Unico per maternità e paternità). Nel testo si annuncia che la lavoratrice e futura mamma deve percepire la giusta ed equa indennità economica durante il periodo di gravidanza ed in sostituzione della propria retribuzione.

A chi spetta il congedo di maternità?

Questo indissolubile diritto spetta: alle lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps anche per la maternità, incluse quelle assicurate ex IPSEMA; alle lavoratrici a domicilio; alle lavoratrici agricole con contratto a tempo determinato o indeterminato; alle lavoratrici addette ed operanti nei servizi domestici e familiari; alle lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche; alle lavoratrici LSU o APU ed a quelle disoccupate o sospese, purché il congedo di maternità sia iniziato entro sessanta giorni dalla data dell’ultimo giorno di lavoro. Inoltre, in base agli articoli contenuti nel TU, è previsto che, eccetto in alcuni particolari casi di flessibilità, il congedo di maternità inizi almeno due mesi prima della presunta e probabile data del parto. Questo purché sia disposta ed inviata dall’azienda sanitaria locale l’interdizione anticipata per gravidanza a rischio e dalla direzione territoriale del lavoro per lo svolgimento di mansioni incompatibili con la gestazione. Invece, è anche previsto nel TU che, eccetto in alcuni particolari casi di flessibilità, dopo il parto il congedo di maternità duri circa tre mesi.

Il periodo di astensione dal lavoro e del ricevimento della relativa indennità concerne solitamente i due mesi antecedenti alla presunta data del parto. Vengono calcolati e determinati, con l’esclusione del giorno stesso del parto, il possibile periodo intercorrente fra data presunta e data effettiva del parto ed i tre mesi successivi ad esso, per un totale complessivo di cinque mesi. Queste condizioni sono valide anche in caso di parto gemellare, mentre, in caso di interruzione della gravidanza, che avviene dopo 180 giorni dall’inizio della stessa, o di infelici complicazioni pre e post parto, la lavoratrice in questione ha il pieno diritto di astenersi dalla propria attività lavorativa per l’intero periodo di congedo, salvo che non decida personalmente di riprenderla.

Congedo di maternità: come richederlo

Per richiedere ed usufruire del diritto alla maternità obbligatoria, la futura mamma deve presentare e consegnare un’apposita richiesta entro il settimo mese di gestazione al proprio datore di lavoro ed all’INPS. Deve essere dotata anche di opportuna certificazione medica, che attesti la presunta e probabile data del parto ed il mese di gravidanza. Tale domanda può essere inviata in via telematica, ma sono disponibili altre opzioni di presentazione. Ad esempio attraverso una chiamata ad apposti numeri telefonici, per mezzo di patronati o anche online sul sito ufficiale dell’INPS mediante l’utilizzo di uno specifico PIN.

Invece, dopo il parto, la neomamma deve comunicare e certificare la nascita del neonato entro trenta giorni al proprio datore di lavoro, nonché all’Istituto di Previdenza, riscuotendo i propri assegni familiari e richiedendo le corrispettive detrazioni economiche per carichi di famiglia. Inoltre, sebbene le procedure e le condizioni di richiesta di maternità siano rimaste pressoché invariate, l’astensione obbligatoria dal lavoro per le future mamme ha una durata complessiva di cinque mesi. Questi possono essere completamente usufruiti nell’intero periodo post parto, purché si resti a lavoro fino al nono mese di gravidanza e si presenti continuamente un necessario e valido permesso di lavoro. Questo deve essere rilasciato da un medico del servizio sanitario nazionale e che deve attestare obbligatoriamente che lo svolgimento della mansione lavorativa non va ad incidere in alcun modo sulla salute della mamma e del proprio feto.

Scritto da Alice Sacchi
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