Nel caso in cui nasca un figlio, la madre ha diritto ad un periodo di congedo.
Tale diritto riguarda le lavoratrici con rapporto di lavoro in essere e le lavoratrici agricole con contratto a tempo determinato.
Questo congedo, purtroppo, non spetta ai genitori disoccupati o in attesa.
Questo permesso può essere chiesto nei primi 8 anni di vita del bambino, e spetta alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.
Le madri che presentano la domanda di maternità entro i 3 anni di età del bambino hanno diritto ad un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera; dai 3 anni agli 8 anni, nel caso in cui non sia stata usufruito, l’importo sarà sempre pari al 30%,solo se il reddito del genitore è inferiore a 2.5 l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Nel caso in cui si tratti di una madre adottiva, avrà lo stesso diritto della madre naturale: lo Stato italiano, infatti, tutela sia l’una che l’altra.
Ma come presentare la domanda di maternità?
La procedura va presentata telematicamente tramite web sul sito www.inps.it – Servizi on line, tramite contact center integrato n. 803164 gratuito da rete fissa o al n. 06164164 da rete mobile o tramite patronato.
La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo richiesto.