Alla nascita del proprio figlio, anche il padre ha diritto ad un congedo obbligatorio ed uno facoltativo.
Possono accedere a tale beneficio: i padri lavoratori dipendenti (anche adottivi e affidatari) entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio .
Il congedo obbligatorio che prevede un giorno fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino, può essere richiesto anche durante il congedo di maternità della madre.
Tale diritto spetta al padre,infatti, indipendentemente dal congedo della madre: ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,il padre lavoratore dipendente ha diritto ad un giorno di congedo obbligatorio.
Bisogna precisare che questo congedo prevede un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100 per cento della retribuzione.
Nei casi di pagamento diretto,la domanda può essere presentata via web, tramite il sito www.inps.it, tramite contact center integrato n.803164, o tramite Patronato.
Nei casi di pagamento a conguaglio, il padre lavoratore deve comunicare al datore di lavoro in forma scritta la data in cui intende usufruirne, con un anticipo di almeno 15 giorni.