L’affidamento è l’intervento di sostegno ad un minore che viene operato nel momento in cui la famiglia d’origine non è ritenuta, al momento, in grado di occuparsi di lui, facendo fronte alle sue necessità, regolamentato dalla legge 184 del 1983, modificata dalla legge 149 del 2001 e disposto dai Servizi Sociali della città di provenienza della famiglia.
Va considerato l’affidamento come una situazione temporanea, in quanto la sua durata dipende dalle difficoltà della famiglia d’origine e al superamento delle difficoltà stesse, si tratta inoltre di una manovra in affiancamento alla famiglia d’origine del minore, in suo aiuto, quindi non è prevista l’interruzione dei rapporti con la stessa, ma è finalizzata al rientro da parte del minore nella famiglia originaria al superamento delle difficoltà.
Vi sono diverse forme di affidamento: consensuale se la famiglia d’origine è concorde al provvedimento;
giudiziale se la famiglia d’origine non acconsente, quindi è il Tribunale dei Minorenni a decretare questo tipo di provvedimento.
Ancora, esiste l’affidamento diurno o part-time quando il minore, dopo aver trascorso la giornata intera (o parte della giornata) con la famiglia affidataria, rientra nella propria famiglia la sera; residenziale a lungo termine quando il minore trascorre giorno e notte, anche per lunghi periodi con la famiglia affidataria, pur mantenendo rapporti costanti con la propria famiglia, residenziale a breve termine quando il sostegno di una famiglia affidataria avviene per brevi periodi di tempo (come il week-end, le vacanze, etc) o d’urgenza nel momento in cui si rende necessario l’affidamento del minore per situazioni non previste e urgenti.
La gestione di un provvedimento d’affidamento è demandata a molteplici enti preposti a tale compito, quindi Servizi Sociali Comunali, Consultori familiari, Giudice Tutelare, Tribunale dei Minorenni nonché professionisti come il Servizio Affido Familiare, psicologi, etc.