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Per le donne lavoratrici sono previsti diritti e doveri riconosciuti dalla Costituzione per il periodo della gravidanza e successivo. Alla donna sono garantite le condizioni ideali al fine di adempiere alla sua essenziale funzione familiare assicurandole un’adeguata protezione. I diritti sul posto di lavoro in gravidanza sono garantiti anche dal Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità. Ecco cosa prevede la legge.
Lavoro in gravidanza
Il Testo Unico, D.Lgs. 151/2001, tutela tutti i lavoratori subordinati (apprendisti compresi), le donne in gravidanza assunte con contratto part-time e full-time, i figli naturali così come quelli adottivi.
Il D.Lgs. prevede una serie di norme che riguardano i diritti sul posto di lavoro in gravidanza e nel periodo immediatamente successivo.
Ecco, nello specifico, quali com’è regolamentato il lavoro in gravidanza.
Gravidanza
La gravidanza deve essere trattata come una qualsiasi condizione medica.
In una società con 15 o più dipendenti, è illegale per il datore di lavoro discriminare la donna incinta a causa della gravidanza, parto o condizioni legate alla gravidanza.
La donna non può essere licenziata perché incinta.
Non si può negare un lavoro o una promozione a una donna a causa della sua gravidanza o condizione ad essa legata, finchè è in grado di svolgere i compiti a lei assegnati.
Le dipendenti in “stato interessante” non possono essere costrette a prendere congedo, finchè sono in grado di lavorare. Se una dipendente si assenta dal lavoro a causa di un malessere causato dalla gravidanza, ma poi guarisce, il datore di lavoro non può costringerla a rimanere in congedo fino alla nascita del bambino.
La donna incinta ha gli stessi benefici previsti per ogni dipendente che si assenti per malattia. Devono essere offerti gli stessi trattamenti forniti ai dipendenti con altre condizioni mediche o disabilità.
Il posto di lavoro
La prima tutela per la lavoratrice “in dolce attesa” riguarda proprio il posto di lavoro.
Una lavoratrice “in stato interessante” non può, per legge, sollevare e trasportare pesi oppure svolgere mansioni pericolose e/o insalubri.
Il datore di lavoro ha quindi l’obbligo di verificare le condizioni lavorative ove la donna agisce. Se evidenzia condizioni “pericolose” è tenuto a modificarle o cambiare (se non è possibile), temporaneamente, le sue mansioni.
Permessi retribuiti
Oltre alla sua sicurezza sul posto di lavoro in gravidanza, la gestante ha diritto a richiedere permessi retribuiti (o riposi giornalieri) per effettuare visite, esami prenatali, accertamenti clinici effettuabili solo durante l’orario lavorativo.
Per avere diritto a questi permessi e richiederli al datore di lavoro, la donna deve comunicare anzitutto il suo stato di gravidanza con apposito certificato medico e pianificare giorni e orari in cui usufruire di questi permessi.
Una volta effettuata la visita o l’esame, dovrà inoltre consegnare al datore di lavoro un certificato che giustifichi la sua assenza dal lavoro.
Maternità anticipata
Se l’attività lavorativa è incompatibile con la gravidanza è prevista dalla legge l’astensione anticipata dal lavoro.
Ciò avviene se le condizioni lavorative sono potenzialmente pericolose, la donna incinta ha problematiche di salute tali da impedirle lo svolgimento dell’attività lavorativa.
La lavoratrice, in questo caso, dovrà presentare specifica domanda alla ASL corredata da certificato medico.
Periodi astensione
Le legge dà il diritto alla donna lavoratrice di astenersi in determinati periodi, durante tutto il periodo di gravidanza e nel periodo immediatamente successivo.
I periodi di astensione previsti dalla legge sono il congedo di maternità, riposi giornalieri e congedi di malattia per il figlio.
Congedo di maternità
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice.
Esso ha validità dal 7° mese di gestazione al 3° dopo il parto. In questo periodo alla lavoratrice è riconosciuta un’indennità economica.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, questo diritto e la relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).
Dopo l’astensione obbligatoria è prevista, per la neo-mamma, l‘astensione facoltativa di ulteriori 6 mesi. Questo diritto è usufruibile in modo consecutivo rispetto all’astensione obbligatoria oppure no.
Tutto ciò entro il compimento di 3 anni del bambino.
Assicurazione
Se il piano di salute dell’azienda lo prevede, il lavoratore ha diritto alla copertura assicurativa per le condizioni connesse alla gravidanza della moglie.
I datori di lavoro non possono negare la copertura per “gravidanza” del coniuge di un lavoratore se è stipulata un’assicurazione sanitaria completa.
Dopo la gravidanza
La legge non cessa di assicurare diritti essenziali alla neo-mamma lavoratrice, nei termini che seguono.
Congedo non retribuito
La legge prevede la possibilità di usufruire di speciali permessi o congedi in caso di figlio malato.
Ogni anno, la madre può richiedere fino a 12 settimane di congedo non retribuito dal lavoro ogni anno per prendersi cura del bambino.
Anche il padre ha diritto fino a 12 settimane di congedo non retribuito. I coniugi possono richiedere il permesso allo stesso tempo.
Non è necessario prendere tutte le 12 settimane di permesso consecutivamente.
In accordo col datore di lavoro, è possibile usufruire di un paio di settimane alla volta entro un anno dalla nascita del bambino.