L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92 rappresenta un valido aiuto per le mamme che, con la nascita di un bambino, devono far fronte a molte spese aggiuntive.
Questo provvedimento infatti, attivo per il triennio 2013-2015 prevede la possibilità di poter richiedere un supporto economico per le spese relative all’istruzione del bambino o di sostegni per il servizio di baby sitting.
Il bonus di supporto può essere richiesto dopo la fine del periodo di congedo per maternità . La richiesta deve pervenire entro e non oltre gli undici messi successivi. È possibile usufruire di queste agevolazioni economiche per un massimo di sei mesi.
In particolare, per quanto riguarda i bonus di baby sitting verranno erogati 600 euro sotto forma di vaucher per ogni mese di congedo della mamma.
I buoni scadono dopo 120 giorni, questo significa che dall’arrivo della comunicazione via telematica di accettazione della domanda e dunque aver avuto la conferma di essere beneficiaria dei bonus, la mamma ha 120 giorni di tempo per ritirare i vaucher cartacei presto l’ente indicato.
I buoni possono essere ritirati, cosi come spesi, in un’unica soluzione o in maniera separata, purché non vengano superati i 120 giorni dalla comunicazione!