Una coppia è definita “di fatto” quando c’è una convivenza stabile senza che il legame sia sancito dal matrimonio. L’unione di una coppia di fatto non è equiparata al matrimonio dalla legge italiana, che attribuisce a quest’ultimo una maggiore dignità, tuttavia i conviventi si vedono riconosciuti una serie di diritti tra cui: la possibilità di subentrare al contratto di locazione in caso di morte del partner intestatario, le prestazioni di uso sociale, come ad esempio l’assegnazione alla coppia di una casa popolare, l’affidamento di un minore che non ha una famiglia, l’accesso alle pratiche di procreazione medicalmente assistita.
In caso di separazione però, le cose cambiano se si è sposati o solamente conviventi. Innanzitutto, essendo la convivenza una libera unione, i partner possono porre fine al loro rapporto in qualsiasi momento senza che ci siano delle ripercussioni giuridiche, mentre le coppie che si sono unite in matrimonio devono ricorrere al Tribunale ed espletare le pratiche di separazione e di divorzio. Se si separano due conviventi non hanno nessun obbligo di rivolgersi al Tribunale, in quanto per legge sono degli estranei l’uno per l’altra. Possono però definire le condizioni della loro separazione tramite dei liberi accordi, che sono del tutto legittimi.
Molte coppie stipulano dei “contratti di convivenza” rivolgendosi ad un notaio, per definire tutti gli aspetti patrimoniali della loro unione, fra cui l’assegnazione dell’abitazione, la divisione della proprietà dei beni, il mantenimento se il compagno o la compagna non è economicamente autonomo o autonoma, il testamento e le condizioni di tali accordi devono essere rispettate in caso di separazione. Se invece la coppia non ha sancito nessun contratto di convivenza, alla separazione le condizioni sono queste:
Qualora la coppia abbia un figlio o più figli la situazione è diversa. I figli nati da genitori non sposati, ma riconosciuti da entrambi, hanno gli stessi diritti dei figli nati da genitori regolarmente sposati. I conviventi che si separano possono raggiungere dei liberi accordi riguardo al rapporto con i figli e al loro affidamento e possono regolamentare il tutto in una scrittura privata. E’ comunque consigliabile chiedere l’intervento del giudice per farla ratificare, in modo che se uno dei due non rispetta l’accordo, l’altro ha facoltà di pretendere che venga rispettato.
Se la coppia non raggiunge nessun accordo deve rivolgersi al Tribunale che stabilisce a quale genitore il figlio o i figli devono essere affidati, l’assegnazione dell’abitazione, nel caso in cui il convivente a cui è affidato il figlio non è il proprietario della casa può restare a vivere nell’abitazione familiare, nonché l’obbligo, da parte del genitore non affidatario, di elargire l’assegno di mantenimento, in modo da provvedere al benessere economico e psicologico dei figli minorenni.