Congedo di maternità: come si calcola

Ogni gravidanza è diversa , infatti alcune mamme non voglio no smettere di lavorare per altre è difficoltoso. Ecco cosa dice la legge sul congedo di maternità

Nell’economia familiare, il congedo di maternità, o paternità in particolari casi, è un tema di importante rilevanza. Questo articolo ha lo scopo di analizzare e chiarire le modalità di funzionamento delle leggi vigenti in materia all’interno dell’ordinamento giuridico italiano.

IL CONGEDO DI MATERNITÀ: COS’È?

Il congedo di maternità è rappresentato dal periodo, immediatamente successivo al parto e detto puerperio, di astensione obbligatoria dagli impegni lavorativi. Il diritto al congedo di maternità è sancito dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 detto Testo Unico sulla maternità.

In questo periodo la legge proibisce ai datori di lavoro di impiegare le donne interessate dal congedo di maternità e li vincola a garantire comunque un’indennità pari all’80% della cifra retributiva media globale giornaliera precedente all’inizio del congedo.

La legge in materia regola il congedo di maternità per ogni tipo di impiego, pubblico e privato, e in qualsiasi settore produttivo, ponendo come principio cardine quello della flessibilità.

DURATA DEL CONGEDO

La decorrenza del congedo di maternità è scandita dal momento del parto, che rappresenta il punto di separazione tra due differenti periodi della maternità: quello antecedente al parto e quello successivo.

Il congedo nella fase antecedente al parto, secondo gli art.16 e successivi del Testo Unico , ha inizio in via generale da due mesi prima della presunta data del parto, garantendo tuttavia una certa flessibilità sulle effettive tempistiche. Può tuttavia essere prolungato nel caso in cui la gravidanza sia a rischio su indicazione dell’Azienda Sanitaria Locale, che fornisce la relativa documentazione.

Dopo il parto, i tempi del congedo per maternità sono così organizzati:

    • tre mesi a cui vanno aggiunti, nel caso in cui il parto avvenga dopo la data ipotizzata, i giorni che separano la suddetta data dall’effettivo giorno di nascita del bambino.
    • tre mesi più i giorni non spesi, quando il parto precede la data presunta in via teorica;
    • interdizione dal lavoro prorogata nel caso in cui, su indicazione della Direzione territoriale del lavoro, la mansione svolta dalla donna interessata non sia compatibile con il periodo immediatamente successivo al parto.

Tuttavia va sottolineato che, con la legge di bilancio 2019, è stata inserita la facoltà per la donna interessata di richiedere un congedo limitato al periodo di tempo successivo al parto. Questa opzione è necessariamente legata all’attestazione da parte di un medico facente parte del Sistema Sanitario Nazionale, o con questo convenzionato, del fatto che l’attività lavorativa non possa in alcun modo nuocere alla salute della madre e del nascituro.

Il parto gemellare non prevede un prolungamento del congedo di maternità.

Si andrà ora ad elencare i casi in cui il materiale legislativo impone delle eccezioni.

    • In caso di ricovero del bambino in una struttura ospedaliera o clinica, la madre può sospendere il tempo di congedo per poi usufruire dei giorni non goduti una volta attestata la dismissione del figlio. Questa possibilità può essere sfruttata solo una sola volta per figlio
    • Per interruzione di gravidanza ,dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione, o in caso di morte del bambino, alla nascita o durante il congedo di maternità, la donna può comunque usufruire del congedo, salvo rinuncia da parte della stessa.

IL CONGEDO DI PATERNITÀ

Con l’articolo 4, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92 è stato instaurato il congedo di paternità riferito a non oltre i 5 mesi successivi la nascita del bambino, facoltativo nel caso in cui sia alternativo al congedo della madre, obbligatorio nei casi previsti dalla legge (nel 2019 sono stati prorogati a 5 i giorni di congedo obbligatori). Sono interessati dal congedo di paternità tutti i lavoratori dipendenti.

Nel caso in cui si verifichino eventi che compromettano la persona o la figura della madre del bambino, il padre si può avvalere del medesimo congedo attribuito dal TU al congedo di maternità.

Le situazioni in cui ciò può verificarsi sono le seguenti:

    • morte o infermità grave, attestate da documentazione emessa dal’ente competente presso il Sistema Sanitario Nazionale in caso di infermità grave e da estremi della madre accompagnati dalla data del decesso per quanto riguarda la morte;
    • abbandono da parte della madre, con relativa documentazione;
    • affidamento esclusivo al padre, secondo disposizione dell’autorità giudiziaria.
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