Congedo al padre per la nascita del figlio

Alla nascita del figlio, anche il padre ha diritto ad un congedo obbligatorio ed uno facoltativo.

Possono accedere a tale beneficio: i padri lavoratori dipendenti (anche adottivi e affidatari) entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio .

Tale diritto spetta al padre,infatti, indipendentemente dal congedo della madre: ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,il padre lavoratore dipendente ha diritto ad un giorno di congedo obbligatorio.

Per quanto riguarda il congedo facoltativo, invece, il padre ha diritto a uno o due giorni, anche continuativi, ma solo nel caso in cui la madre non scelga di fruire di altrettanti giorni del congedo per maternità.

Anche il congedo facoltativo deve essere utilizzato entro il quinto mese di vita del bambino.

Bisogna precisare che questo congedo prevede un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.

Nei casi di pagamento diretto, la domanda può essere presentata via web, tramite il sito www.inps.it, tramite contact center integrato n.803164, o tramite Patronato.

Nei casi di pagamento a conguaglio, il padre lavoratore deve comunicare al datore di lavoro in forma scritta la data in cui intende usufruirne, con un anticipo di almeno 15 giorni.

Condividi