Il diritto di riposo per allattamento spetta alla madre lavoratrice dipendente (anche in caso di adozione o affidamento), alla madre lavoratrice in distacco sindacale e alla madre LSU, LPU E ASU.
Tale diritto ha valore anche durante il congedo parentale del padre.
Le ore di riposo per allattamento non spettano, tuttavia, alla lavoratrice autonoma, alle colf, badanti e lavoratrice a domicilio.
La madre ha diritto ad 1 ora al giorno di riposo per allattamento, nel caso in cui la giornata ricopra le 6 ore, diventano 2 ore, solo nel momento in cui la giornata lavorativa va oltre le 8 ore. Infine, raddoppiano nei casi di affidamento o adozione di 2 o più bambini o in caso di parto gemellare o plurimo.
La domanda di riposo per allattamento va presentata al datore di lavoro , che si atterranno alla circ. 134371/1981.
Per quanto riguarda il padre, ha diritto al riposo per allattamento, nel caso in cui il figlio è affidato solo al padre, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente, nel caso in cui non se ne avvalga, nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma, nel caso di una madre casalinga ed infine nel caso di morte o infermità grave della madre lavoratrice indipendente.
Il numero di ore di riposo del padre è subordinato al proprio orario di lavoro giornaliero.