Secondo lla Legge 24 dicembre 2012, estabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2013, ciascun genitore lavoratore, nei primi otto anni di vita del figlio, possa godere del congedo parentale anche a ore, per un periodo massimo complessivo tra padre e madre di 10 mesi. Tuttavia, le modalità di fruizione del congedo, nonchè i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa sono stati demandati alla contrattazione collettiva di settore. Rimanendo a casa soltanto per una piccola frazione della giornata, i lavoratori subiranno un taglio dello stipendio mensile un po’ meno pesante e molte mamme o papà potranno gestire meglio i turni per occuparsi dei figli (purché minori di 8 anni). Sarà possibile (o almeno si spera), uscire dall’ufficio un’ ora prima tutti i giorni, per andare a prendere i bambini a scuola o per stare assieme a loro durante il pranzo, senza vedere la busta paga a fine mese alleggerirsi troppo. Tutto bello, se non vi fosse un particolare importante: a ben guardare, la legge di stabilità fissa soltanto i principi generali che istituiscono e regolano il congedo (che deve essere richiesto all’azienda con un preavviso di 15 giorni rispetto al periodo in cui si intende utilizzarlo).
Come funziona il congedo parentale a ore?
Pubblicato il 08/12/2014 alle 22:39
Ciao,
e’ possibile fruire del congedo parentale ad ore in base ad una contrattazione di secondo livello, ovvero con una contrattazione direttamente in azienda, senza aspettare il rinnovo dei ccnl (contratti collettivi nazionali).
L’inps non ha ancora attivato le procedure per la richiesta. Con altre persone siamo tempestando l’inps di domande perche’ renda fruibile una legge che aspetta da 2 anni! Unitevi alle nostre richieste e permettiamo alle famiglie italiane ad usare il congedo parentale ad ore!