Il periodo di riposo per allattamento è un diritto della madre lavoratrice.
Tale diritto, infatti, spetta alla madre lavoratrice dipendente (anche in caso di adozione o affidamento), alla madre lavoratrice in distacco sindacale e alla madre LSU, LPU E ASU.
La madre ha diritto ai riposi giornalieri per allattamento anche durante il congedo parentale del padre.
Le ore di riposo per allattamento, tuttavia, non spettano alla lavoratrice autonoma, alle colf, badanti e lavoratrice a domicilio.
La madre ha diritto a 2 ore al giorno di riposo per allattamento nel caso in cui la giornata ricopra oltre le 8 ore lavorative, altrimenti 1 ora al giorno nel caso la giornata lavorativa sia di 6 ore, e raddoppiano nei casi di affidamento o adozione di 2 o più bambini o in caso di parto gemellare o plurimo.
La domanda di riposo per allattamento va presentata al datore di lavoro , che si atterranno alla circ 134371/1981.
Anche il padre può avere diritto al riposo per allattamento, nel caso in cui il figlio è affidato solo al padre, in alternativa alla madre lavoratrici dipendente, nel caso in cui non se ne avvalga, nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma, nel caso di una madre casalinga ed infine nel caso di morte o infermità grave della madre lavoratrice indipendente.
Il numero di ore di riposo del padre è subordinato al proprio orario di lavoro giornaliero.