Sull’aggiornamento dell’importo dell’assegno di maternità di base arriva un chiarimento con la circolare Inps, che spiega che è pari a 2.037,00 euro complessivi ma in base all’Isee, ovvero l’Indicatore della situazione economica equivalente per l’anno in corso
di Manuela Vacca
È noto come assegno di maternità o “assegno di maternità dei comuni” ed è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall’Inps che viene concesso entro determinati livelli di reddito. Il diritto a questa prestazione, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza).
L’assegno viene concesso, nella misura prevista alla data del parto, dai comuni che devono informare gli interessati, invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all’atto dell’iscrizione all’anagrafe comunale dei nuovi nati. Si tratta di una misura alternativa e residuale: il richiedente non deve essere quindi titolare di altri assegni di maternità erogati dall’Inps.
Annualità 2025
L’importo dell’assegno mensile di maternità, se spetta nell’intera misura – per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 – risulta pari a 407,40 euro per cinque mensilità. Quindi, è pari a 2.037,00 euro complessivi. Lo chiarisce la circolare 45 dell’Inps uscita nei giorni scorsi.
Isee 2025
L’aggiornamento arriva in base alla variazione nella media 2024 dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Viene calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, del valore, se spettante in misura intera, dell’assegno di maternità di cui all’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2025 e della soglia dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per il medesimo anno per accedere al beneficio. Non deve superare 20.382,90 euro il valore dell’Isee da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
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