La questione è spinosa: fino a quando è giusto versare l’assegno di mantenimento per un figlio maggiorenne?
L’art. 30 della Costituzione e dagli art. 147 e ss. c.c. sono quelli che regolano il caso del mantenimento, infatti impongono ai genitori l’obbligo di mantentenimento dei figli. Quest’obbligo è rafforzato dalla legge n. 54/2006 che all’art. 155-quinquies dice:
Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Si deve quindi valutare caso per caso. Si valutano ad esempio le spese ordinarie della vita quotidiana (vitto, abbigliamento, ecc.) e quelle relative all’istruzione o allo svago, con riferimento al tenore di vita goduto dai figli durante il matrimonio dei genitori.
E’ ovvio che le necessità dei figli cambiano, per cui l’assegno dev’essere adeguato. Questo anche in base alla differenza di reddito dei due coniugi divorziati e ovviamente al reddito percepito dai figli già attivi nel mondo del lavoro.
Si sospende quando il figlio arriva al raggiungimento di un’autosufficienza economica tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.