Assegni familiari: a chi spettano in caso di separazione

Se vuoi scoprire come funzionano gli assegni familiari in caso di separazione, leggi questa pratica guida.

L’assegno familiare, conosciuto anche come Assegno al Nucleo Familiare o ANF è una forma di sostegno economico, che viene erogato dall’INPS, scopriamo insieme a chi spetta in caso di separazione. L’assegno familiare spetta alle famiglie dei lavoratori dipendenti, ai titolari di pensione e di prestazioni economiche previdenziali ed ai lavoratori con assistenza assicurativa contro la tubercolosi.

Calcolo Assegni familiari

Per percepire l’assegno familiare devono sussistere delle particolari condizioni, come ad esempio l’esistenza di nuclei familiari composti da più persone e con un reddito complessivo inferiore a quello che ogni anno viene stabilito dalla legge in materia. Ma quanto è l’importo dell’assegno familiare? L’importo viene calcolato in base al nucleo familiare, al numero dei componenti ed al reddito complessivo. La legge prevede diverse fasce di reddito, alcune delle quali particolarmente favorevoli in caso di situazioni di disagio, come in presenza di nuclei monoparentali o con un componente inabile. Tuttavia, ogni anno, l’importo dell’assegno familiare viene pubblicato dall’INPS ed è valido dal 1° Luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

Per il calcolo degli assegni familiari è possibile recarsi in uno degli sportelli INPS o tramite i calcolatori disponibili on line. Basta inserire sul motore di ricerca la frase “calcolo assegni familiari” e compariranno diversi siti che offrono questo servizio. Prima di procedere con il calcolo è bene avere a portata di mano i seguenti dati, che serviranno per il calcolo:

  1. reddito del nucleo familiare
  2. numero dei componenti della famiglia anagrafica
  3. fasce di reddito contenute nella tabella Inps di seguito allegata e aggiornata per il periodo che intercorre tra il 1° luglio 2017 e il 31 giugno 2018.

In caso di presenza di inabili, la legge garantisce una maggiorazione. La legge prevede che in caso di lavoro dipendente, l’assegno viene messo in busta paga, o meglio anticipato, direttamente dal datore di lavoro, in tutti gli latri casi invece, l’assegno viene pagato direttamente dall’INPS. Per altri casi si intende lavoratori addetti ai servizi domestici, persone iscritte alla gestione separata, operai agricoli dipendenti con contratto a tempo determinato ed infine lavoratore di ditte fallite o chiuse.

Assegno familiari moglie a carico

In caso di assegno familiari con moglie a carico, ricordiamo che questo interessa le sole categorie di lavoratori dipendenti e tutte le altre categorie di reddito non differenziato in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Anche in questo caso i limiti vengono stabiliti di anno in anno. Per avere diritto a questo assegno è indispensabile che il reddito familiare non superi i limiti fissati. Il reddito complessivo viene calcolato considerando i redditi di tutte le persone che formano il nucleo familiare e quindi in questo caso specifico la moglie, prima di tutto, non deve recepire alcun tipo di reddito.

Per chi volesse richiedere l’assegno familiare con moglie a carico, occorre presentare al proprio datore di lavoro la specifica domanda mod. ANF/DIP con la sezione denominata “Redditi conseguiti dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare”, debitamente compilata. Una volta presentata la domanda, se l’INPS accerta che il richiedente ne ha diritto, il datore di lavoro corrisponde l’assegno. Ci son alcuni casi in cui l’autorizzazione a procedere da parte dell’INPS è assolutamente necessaria come in caso di

figli di divorziati o separati legalmente o del coniuge già divorziato, figli dell’altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio, fratelli, sorelle e nipoti, soggetti maggiorenni inabili, o per i nipoti intesi come i figli dei figli se i genitori sono senza redditi

Assegni familiari a chi spettano

In caso di separazione o di divorzio gli assegni familiari spettano al “coniuge collocatario e cioè al genitore cui sono affidati i figli, anche se a percepirli sia l’altro coniuge”. L’ art. 211, L. 19 maggio 1975 n. 151 prevede che “Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”.

Per meglio spiegare la questione, il genitore non affidatario anche se titolare degli assegni familiari, deve corrisponderli al coniuge affidatario, perché la legge prevede che spettano a lui, in aggiunta anche ad eventuali assegni di mantenimento. Infatti secondo la legge assegno familiare ed assegno di mantenimento, sono due tipi di aiuti completamente diversi e separati tra di loro. Ecco infine i redditi che non si calcolano e che quindi non vanno ad aggiungersi al reddito complessivo familiare per il calcolo dell’assegno familiare:

  • Le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;

  • le pensioni di guerra;

  • le rendite Inail;

  • le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;

  • le indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali;

  • le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili;

  • gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;

  • le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità Inps;

  • le indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;

  • i trattamenti di famiglia;

  • i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni;

  • gli arretrati delle integrazioni salariali.

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