Affidamento esclusivo dei figli

L’affidamento esclusivo dei figli minori è disposto, alla separazione dei genitori, quando non vi sia accordo né possibilità alcuna di applicare il provvedimento di affidamento condiviso (per la legge tale provvedimento dovrebbe essere la regola e l’affidamento esclusivo l’eccezione, anche se spesso avviene il contrario).

Naturalmente alla base di una decisione simile vi è sempre il bene del minore per questo il provvedimento di affidamento esclusivo deve essere supportato da una forte motivazione, ad esempio in caso di violenza sui figli da parte di uno dei genitori, se uno dei genitori presenta carenze affettive nei confronti dei figli (non si prende cura di loro né della loro educazione), se il genitore non affidatario non si è presentato nel giudizio di separazione perdendo così il diritto di esercitare il ruolo genitoriale.

La negligenza di uno dei genitori non è consentita e la legge prevede, in questi casi limite, di procedere con l’affidamento esclusivo all’altro genitore.

Tuttavia vi sono situazioni in cui l’affido esclusivo viene deciso dopo aver ascoltato il minore, per sua volontà. In questo caso è il minore che spiega i motivi per i quali preferisce essere affidato a uno e non all’altro genitore.

In caso di affidamento esclusivo è il giudice che stabilisce le modalità di visita del genitore non affidatario o eventuali misure di cautela come la presenza di un operatore sociale durante gli incontri con il genitore non affidatario.

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